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Sez. 1, Sentenza n. 4783 del 11/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169225 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OMESSA DENUNCIA - ARMA GIÀ DENUNCIATA DAL PRECEDENTE POSSESSORE - IGNORANZA DELLO OBBLIGO DELLA NUOVA DENUNCIA - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI COME SCUSANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169225-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OMESSA DENUNCIA - ARMA GIÀ DENUNCIATA DAL PRECEDENTE POSSESSORE - IGNORANZA DELLO OBBLIGO DELLA NUOVA DENUNCIA - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI COME SCUSANTE - ESCLUSIONE.*

Qualora un soggetto ometta di denunciare l'arma, di cui venga in possesso, anche a seguito di donazione e per la quale il precedente possessore aveva presentato regolare denuncia, incorre nel reato di detenzione abusiva, a nulla rilevando la sua eventuale buona fede consistente nel fatto che ignorasse l'Obbligo della nuova denuncia, trattandosi di ignoranza della legge penale, che non può essere invocata a propria scusa. (V mass n 152446; (V mass n 151342; (V mass n 148854).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)