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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione. PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666773-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE

Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)