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Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | In genere.
Stato
decisa il 2011-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619370-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)