Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)