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Sez. L, Sentenza n. 4305 del 23/07/1982 (Rv. 422277 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL DECRETO STESSO ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 435 SECONDO COMMA CODICE PROCEDURA CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422277-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL DECRETO STESSO ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 435 SECONDO COMMA CODICE PROCEDURA CIVILE - ESCLUSIONE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 1977 n. 15, la cancelleria ha l'Obbligo di comunicare all'appellante, che ha depositato il ricorso a norma dell'art. 434 cod. proc. civ., il decreto presidenziale, previsto dal secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., di fissazione dell'udienza di discussione della causa davanti al collegio ed in difetto di tale comunicazione, la parte non può subire né la sanzione dell'inammissibilità dell'appello per mancata comparizione alla detta udienza né quella della improcedibilità per inutile decorso del termine, per la notificazione all'appellato del ricorso, fissato dal Presidente, ma non comunicatogli. (V 44/82, mass n 417732; (V 4330/81, mass n 415020).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)