Sez. L, Sentenza n. 4330 del 03/07/1981 (Rv. 415020 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 15del 1977, la cancelleria ha l'Obbligo di comunicare, all'appellante che ha depositato il ricorso d'appello, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione della causa davanti al collegio, previsto dal secondo comma dell'art 435 cod proc civ; con la conseguenza che non e ipotizzabile - in difetto di tale comunicazione - l'inammissibilita dell'appello per mancata comparizione della parte all'udienza di discussione. (V 4957/80, mass n 408831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)