Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013 (Rv. 627696 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Convocazione del debitore - Invio, tramite raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene - Prova - Risultanze del "registro delle raccomandate" - Idoneità - Rilevanza del mero invio - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
L'avvenuta convocazione del debitore in sede prefallimentare, qualora la relativa notificazione sia stata effettuata attraverso il servizio postale, è desumibile dall'invio tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene, a sua volta evincibile dalle risultanze del "registro delle raccomandate", atteso che la lettera raccomandata ha prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la corrispondente ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., per cui spetta al destinatario medesimo l'onere di dimostrare che il plico non rechi alcuna lettera al suo interno, ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)