Sez. L, Sentenza n. 841 del 28/01/1987 (Rv. 450529 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA DOPO IL SODDISFACIMENTO SEPARATO DEL CREDITO SOLO NEL SUO IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - DOMANDA RELATIVA PROPOSTA DOPO IL SODDISFACIMENTO SEPARATO DEL CREDITO SOLO NEL SUO IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 429 terzo comma, cod. proc. civ., (il quale prevede il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito) integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al debito nominalistico del datore di lavoro, per realizzare una retribuzione con connotati di realità. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto d'adempimento entrambe le indicate componenti del suo trattamento, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo il diritto di agire separatamente per ottenere la suddetta rivalutazione. (V 1076/86, mass n 444576; (V 1146/84, mass n 433283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)