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Sez. L, Sentenza n. 3721 del 01/06/1988 (Rv. 458976 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458976-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - norma che prevede il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito, e che trova applicazione anche nel caso di rapporto di lavoro ed parasubordinato con ente pubblico non economico (quale il rapporto professionale dei medici convenzionati con gli enti mutualistici) - integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al debito nominalistico del datore di lavoro. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto d'adempimento entrambe le indicate componenti, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo, deve riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere la residua suddetta rivalutazione (salva la preclusione derivante da giudicato, se quell'importo originario sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio, con pronuncia, esplicitamente od implicitamente negativa dalla rivalutazione, non impugnata). (Conf 841/87, mass n 450529; (Conf 5694/86, mass n 448167; (Conf 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)