Sez. U, Sentenza n. 15474 del 23/07/2015 (Rv. 636102 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Condizioni ex art. 51 della l. n. 142 del 1990 - Competenza deliberativa del consiglio comunale - Sussistenza - Revisione approvata da dirigente dell'ufficio tecnico comunale - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalti pubblici, ed alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 51, comma 3, e 32, comma 2, lett. m), della legge n. 142 del 1990 (applicabili "ratione temporis"), l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico comunale, benché responsabile del relativo procedimento, non può deliberare una revisione prezzi o essere il tramite di un suo tacito riconoscimento, spettando al consiglio comunale la competenza deliberativa sugli appalti, salvo che, per quanto attiene ai funzionari, si tratti di atto rientrante nella mera esecuzione e nell'ordinaria amministrazione loro attribuita, nel cui ambito non rientra la suddetta revisione perché determinativa di una rilevante modificazione del contenuto contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. M, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)