Sez. U, Sentenza n. 12063 del 29/05/2014 (Rv. 630939 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di servizio pubblico - Controversia in materia di revisione del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In materia di concessione di servizio pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla richiesta di revisione del canone, allorché non vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione concedente, acquistando, in tale caso, la posizione soggettiva dell'appaltatore natura e consistenza di diritto soggettivo, per essersi il potere discrezionale dell'amministrazione esaurito con tale riconoscimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44 com. 4, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44 com. 6, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)