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Sez. L, Sentenza n. 4243 del 21/06/1988 (Rv. 459285 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 21 FEBBRAIO 1964 PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI E DELLA SITUAZIONE CONTRATTUALE NEL SETTORE ARTIGIANO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459285-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - ACCORDO INTERCONFEDERALE 21 FEBBRAIO 1964 PER LA NORMALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI E DELLA SITUAZIONE CONTRATTUALE NEL SETTORE ARTIGIANO - PORTATA.*

L'efficacia soggettiva di un contratto collettivo può essere desunta soltanto dall'attività in concreto svolta dalle imprese e dai lavoratori che aderiscono ai Sindacati che hanno stipulato il contratto medesimo, senza possibilità alcuna di estendere la disciplina contrattuale a soggetti che non avrebbero potuto appartenere alle associazioni stesse, in quanto esercenti una attività estranea - pur se ontologicamente simile a quella considerata dai Sindacati e ricompresa nell'ambito dello specifico contratto collettivo. Tale principio - che è stato recepito dalle parti sociali e del quale è espressione l'accordo interconfederale 21 febbraio 1964 per la normalizzazione delle relazioni sindacali e della situazione contrattuale nel settore artigiano - comporta che i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali di imprese industriali o artigiane sono applicabili solo ai rapporti di lavoro della rispettiva categoria contrattuale di riferimento. (V 3155/86, mass n 446154; (V 629/72, mass n 356681; (V 630/69, mass n 338861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)