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Sez. 2, Sentenza n. 630 del 26/02/1969 (Rv. 338861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTI MUNITI DI EFFICACIA ERGA OMNES - SOGGETTI ESERCENTI UN'ATTIVITA ESTRANEA ANCHE SE ONTOLOGICAMENTE SIMILE A QUELLA CONSIDERATA- INAPPLICABILITA - DPR N. 1494 DEL 1960, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE PER LA LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA - IMPRESE ARTIGIANE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTI MUNITI DI EFFICACIA ERGA OMNES - SOGGETTI ESERCENTI UN'ATTIVITA ESTRANEA ANCHE SE ONTOLOGICAMENTE SIMILE A QUELLA CONSIDERATA- INAPPLICABILITA - DPR N. 1494 DEL 1960, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA IMPRESE PER LA LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA - IMPRESE ARTIGIANE - INAPPLICABILITA.*

I contratti collettivi, muniti di efficacia erga omnes per effetto della loro recezione nei decreti presidenziali emessi in base alla legge 14 luglio 1959, n. 741, hanno come destinatari soltanto le imprese ed i lavoratori esercenti quelle attivita per le quali i Sindacati stipulanti si sono costituiti ed hanno concluso il contratto collettivo, senza possibilita di estenderne l'efficacia a soggetti i quali non avrebbero potuto appartenere ai suddetti Sindacati, esercitando un'attivita che, sia pur ontologicamente simile, e estranea a quella considerata dai Sindacati stessi e ricompresa nell'ambito dello specifico contratto collettivo. Pertanto, il DPR 15 ottobre 1960, n. 1494, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese per la lavorazione di articoli di gioielleria e bigiotteria prevalentemente in oro e platino, riferendosi unicamente ad imprese a carattere industriale, non e applicabile alle imprese artigiane per la lavorazione degli stessi articoli. (sulla prima parte V. 1907-65).*

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1960 num. 1494 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)