Sez. 3, Sentenza n. 443 del 11/01/2011 (Rv. 615891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Giudizio di appello - Contenuto e limiti - Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi, ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
A norma dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur essendo limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati; ne consegue che non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)