Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016 (Rv. 638411 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi, ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura di extrapetizione mossa alla sentenza impugnata, evidenziando che il motivo di appello con il quale si riteneva necessaria, da parte della banca trattaria, la verifica del beneficiario e dell'importo recato da un assegno bancario poneva altresì la questione, logicamente preliminare, della rilevabilità "ictu oculi" della contraffazione del medesimo titolo, sulla quale la corte di merito aveva legittimamente incentrato la propria attenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)