Sez. 2, Sentenza n. 6406 del 03/12/1981 (Rv. 417208 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELLO APPALTATORE EX ARTT. 1667, 1668 E 1669 COD. CIV. - DIFFERENZE RISPETTO ALLA COMUNE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DELLO APPALTATORE EX ARTT. 1667, 1668 E 1669 COD. CIV. - DIFFERENZE RISPETTO ALLA COMUNE RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO.*
La garanzia per vizi dell'appaltatore si differenzia dalla comune responsabilità per inadempimento del medesimo, in quanto la prima, regolata dagli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ., ha natura di responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, onde il committente può giovarsi, prima che i vizi siano eliminati, della exceptio non rite adimpleti contractus, salva la sua inoperatività nel caso di opponibilità della clausola contrattuale "solve et repete, mentre la seconda, disciplinata dagli artt. 1453 e 1454 dello stesso codice, sorge solo se l'appaltatore non esegua, in tutto od in parte, l'opera commessagli o la esegua con ritardo o, una volta realizzata la medesima, non ne effettui la consegna e consente al committente di valersi della exceptio inadimpleti contractus che resta insensibile alla mancata clausola. (V 432/80, mass n 403800; (V 3005/73, mass n 366703; (V 2026/70, mass n 348112; (V 2430/66, mass n 324709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)