Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 10/10/1966 (Rv. 324709 - 01)
APPALTO - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELLA OPERA - NATURA GIURIDICA - COLPA DELL'APPALTATORE - NECESSITA - PRESUNZIONE.*
APPALTO - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA ED I VIZI DELLA OPERA - NATURA GIURIDICA - COLPA DELL'APPALTATORE - NECESSITA - PRESUNZIONE.*
La garanzia dell'appaltatore, per le difformita e i vizi dell'opera, si presenta come applicazione della comune responsabilita contrattuale per inadempimento o per non esatto adempimento, seppure di carattere speciale per quanto riguarda i presupposti di applicazione ed il contenuto e le modalita di Esercizio, e non si profila, invece, come garanzia in senso tecnico, cioe come promessa d'indennita per il caso che si realizzi, anche al di fuori di ogni prevedibilita o colpa, un evento dannoso per il committente. Provata, pertanto, l'esistenza di difformita o di vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, in applicazione del principio dettato dallo art 1218 cod civ, ed e tenuto l'appaltatore stesso a provarne la Mancanza. (Conf 2314/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)