Sez. L, Sentenza n. 5301 del 22/04/2000 (Rv. 535977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Valutazione - Riferimento agli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso - Necessità - Considerazione di circostanze future ed eventuali - Inammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In materia di licenziamento, il giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sorretto da giustificato motivo oggettivo il licenziamento intimato ad una dipendente sette mesi prima che fosse stata adottata la delibera assembleare di liquidazione della società datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)