Sez. 1, Sentenza n. 3721 del 30/05/1983 (Rv. 428629 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROPRIETÀ DI IMMOBILI DA PARTE DELL'OBBLIGATO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROPRIETÀ DI IMMOBILI DA PARTE DELL'OBBLIGATO - RILEVANZA.*
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156 secondo comma cod. civ., il quale stabilisce che l'assegno di mantenimento è determinato in relazione "alle circostanze e ai redditi dello obbligato", consente di prendere in considerazione, al fine predetto, anche le sostanze patrimoniali, e, quindi, nel caso di beni immobili, di tenere conto, oltre che del reddito che in concreto producono, pure del loro valore intrinseco. (V 5446/81, mass n 416154).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)