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Sez. 1, Sentenza n. 5446 del 19/10/1981 (Rv. 416154 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITI DELL'OBBLIGATO - RILEVANZA - PATRIMONIO IMMOBILIARE - VALORE INTRINSECO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416154-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITI DELL'OBBLIGATO - RILEVANZA - PATRIMONIO IMMOBILIARE - VALORE INTRINSECO - RILEVANZA.*

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 156 cod. civ., la quale stabilisce che l'entità dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato, non esclude che, al fine predetto, debba essere preso in considerazione anche l'entità del patrimonio in sè, a prescindere dal reddito, non solo dell'obbligato ma anche del beneficiario, in quanto la parola "circostanze" si riferisce sia "alle ragioni della decisione" che alle "sostanze". Pertanto, il giudice del merito - ove le sostanze siano costituite da un patrimonio immobiliare - deve tener conto sia del valore intrinseco degli immobili, sia del reddito che in concreto essi producono, mentre è erroneo un criterio estimativo che consenta una sottovalutazione degli immobili solo perché, al momento in cui l'esame è compiuto, è modesto il reddito da essi prodotto. (V. 4163/77, mass. N. 387809, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)