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Sez. 4, Sentenza n. 6807 del 04/11/2010 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249350 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | In genere - Confisca del veicolo - Reati commessi anteriormente alla legge n. 125 del 2008 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249350-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell'art. 2 cod. pen., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981). (Conf. sez. IV, n. 6832/11, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)