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Sez. 3, Sentenza n. 32946 del 13/03/2013 Cc. (dep. 30/07/2013) Rv. 257260 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sanzione amministrativa accessoria - Sospensione patente di guida - Durata - Irretroattività della previsione edittale più grave - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257260-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Stante il principio di legalità ex art. 1 legge n. 689 del 1981, è illegittima l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento del commesso reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha accolto il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in dipendenza di condotta di guida in stato di ebbrezza verificatasi quando la previsione legale della durata massima della sanzione era di anni uno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)