diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 841 del 26/03/1974 (Rv. 368732 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO - SUOLO - NOZIONE - AREE ADIACENTI O CIRCOSTANTI - PARTI COMUNI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368732-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO - SUOLO - NOZIONE - AREE ADIACENTI O CIRCOSTANTI - PARTI COMUNI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il suolo ed il sottosuolo, che a norma dell'art 1117 n 1 cod civ e presunto comune tra i condomini di un edificio - salvo titolo contrario - e soltanto quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni dell'edificio; il suolo adiacente o circostante puo rientrare fra le cose comuni soltanto per diverso titolo, potendo trovarsi in rapporto di accessorieta o di pertinenza con l'edificio stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)