Sez. 2, Sentenza n. 841 del 26/03/1974 (Rv. 368732 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO - SUOLO - NOZIONE - AREE ADIACENTI O CIRCOSTANTI - PARTI COMUNI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO - SUOLO - NOZIONE - AREE ADIACENTI O CIRCOSTANTI - PARTI COMUNI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il suolo ed il sottosuolo, che a norma dell'art 1117 n 1 cod civ e presunto comune tra i condomini di un edificio - salvo titolo contrario - e soltanto quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni dell'edificio; il suolo adiacente o circostante puo rientrare fra le cose comuni soltanto per diverso titolo, potendo trovarsi in rapporto di accessorieta o di pertinenza con l'edificio stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)