Sez. 3, Sentenza n. 3891 del 01/04/1993 (Rv. 481628 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini | Comunicazione ex art. 29 comma quarto della legge n. 392 del 1978 - Specificazione analitica del motivo - Necessità - Indicazione di una pluralità di motivi diversi e contrastanti - Mancanza di specificazione - Configurabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini
La specificazione del motivo nella comunicazione a norma del quarto comma dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 deve essere analitica con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo della effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato per la applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 della detta legge con la conseguenza che la indicazione di una pluralità di intenzioni tra loro diverse e contrastanti si risolve in una mancata specificazione delle ragioni del diniego, che devono essere determinate sin dal momento della comunicazione, senza che sia consentito al locatore una scelta, successiva alla scadenza del termine per la comunicazione stessa, tra le varie possibili utilizzazioni del bene.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)