Sez. 3, Sentenza n. 9043 del 28/08/1995 (Rv. 493739 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - IN GENERE | Diritto potestativo del locatore - Esercizio - Modalità - Effetti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - IN GENERE
Il diritto di diniego della rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di un immobile urbano destinato a uso non abitativo, disciplinato nell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è un diritto potestativo del locatore, che egli esercita dando comunicazione della sua volontà di diniego al conduttore, con l'effetto di impedire la rinnovazione ex lege del contratto, purché sussistano i requisiti di sostanza, che legittimano l'esercizio del diritto, della serietà ed effettività della intenzione manifestata e della corrispondenza della ragione del diniego con uno dei motivi legislativamente tipizzati nel citato articolo nonché i requisiti temporali e di forma della comunicazione, che a pena di nullità deve contenere tra l'altro la indicazione dello specifico e unico motivo, per cui è esercitato il diritto di diniego, senza che peraltro il locatore sia obbligato anche a indicare specificatamente l'articolo di legge, il comma e la lettera della norma che individua la fattispecie astratta corrispondente al motivo in concreto addotto a giustificazione del diniego stesso.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)