Sez. L, Sentenza n. 14126 del 20/06/2006 (Rv. 590160 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione ex art. 12 e legge n. 118 del 1971 - Casalinga iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi - Requisito reddituale - Accertamento - Necessità - Fondamento - Fattispecie
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per il diritto alla pensione di inabilità, a favore di casalinga, iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi, l'iscrizione nelle liste di collocamento prescinde dal dato reddituale, mentre l'attività di casalinga (che può ritenersi comprovata anche dalle indagini del consulente tecnico in materia medico-legale, per la necessaria correlazione della capacità lavorativa con il tipo di attività svolta dall'assistibile) non necessariamente comprova il mancato superamento della soglia di reddito stabilita dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971, dovendosi tener conto non solo del reddito da lavoro, ma di tutti i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi compresi i redditi da capitali e immobiliari, cumulati, inoltre, con i redditi dell'eventuale coniuge. Conseguentemente, ove non risulti congruamente accertato il requisito reddituale, diventa irrilevante l'accertamento del requisito dell'incollocazione al lavoro e dell'epoca in cui esso sia venuto in essere (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata, per la non congruenza delle premesse e delle conclusioni, la decisione della corte territoriale che, muovendo dal rilievo che la richiedente la pensione di inabilità risultava iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi e tenuto conto della circostanza che svolgeva attività di casalinga, aveva così ritenuto provata la mancata percezione di redditi incompatibili con la pensione)
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)