Sez. L, Sentenza n. 5003 del 01/03/2011 (Rv. 616168 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Computo del reddito del coniuge - Necessità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)