Sez. 2, Sentenza n. 5549 del 15/03/2005 (Rv. 579842 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Dolo omissivo - Nozione - Semplice silenzio o reticenza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema d'annullamento del contratto, il dolo omissivo, causa d'annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 cod. civ., può ravvisarsi solo quando l'inerzia della parte s'inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il suo semplice silenzio, limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto. (Nella specie, con riferimento a donazione effettuata dal suocero a favore della nuora, è stato esclusa la sussistenza del dolo omissivo allegato dal donante, consistito nel semplice silenzio della donataria che non lo aveva informato della sua intenzione di separarsi dal figlio, suo marito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)