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Sez. L, Sentenza n. 21019 del 08/10/2007 (Rv. 600040 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazioni indebitamente ricevute dagli assicurati - Dolo del beneficiario - Nozione - Carattere positivo del comportamento fraudolento - Esclusione - Mero silenzio del creditore del beneficio previdenziale e consapevolezza dell'insussistenza del diritto - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600040-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale (nella specie, l'omessa comunicazione della cessazione dello stato di vedovanza in riferimento alla rendita ai superstiti per infortunio mortale sul lavoro subito dal coniuge) e a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (emergente, nella specie, dal tenore del provvedimento di attribuzione della rendita, recante l'obbligo di inviare il certificato negativo di nuovo matrimonio)

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)