Sez. 5 - , Sentenza n. 31276 del 14/09/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 279753 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Titolarità dello "ius excludendi" - Relazioni di convivenza e coabitazione - Differenze - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE
In tema di violazione di domicilio, ai fini della titolarità dello "ius excludendi alios" vanno distinte le relazioni di convivenza e di coabitazione, la prima caratterizzata da legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale, in virtu` dei quali il consenso espresso da uno dei conviventi sottintende quello tacito degli altri, la seconda da ragioni di mera opportunità e convenienza, in cui, accanto alla condivisione di spazi comuni, per i quali si applica il medesimo criterio, ciascuno dei coabitanti dispone di uno spazio esclusivo, per l'accesso al quale è necessario il consenso espresso dell'avente diritto. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia che aveva ravvisato il reato di violazione di domicilio aggravata, di cui all'art. 614, commi 1 e 4, cod. pen., nella irruzione nella camera da letto della vittima, posta in essere da un ospite del fratello con la stessa coabitante, al fine di esporla ad atti lesivi della dignità e del decoro, videoregistrati e, poi, divulgati in "chat").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)