Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 09/04/1994 (Rv. 486097 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - In genere | Trasformazione in concordato preventivo - Credito di un comune derivante da una convenzione con impresa soggetta alla procedura concorsuale - Obbligatorietà del concordato nei confronti del credito - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - In genere
In caso di trasformazione di una procedura di amministrazione controllata in concordato preventivo, ai fini dell'obbligatorietà del concordato preventivo nei confronti di un credito di un comune derivante da una convenzione con l'impresa soggetta alla procedura concorsuale, è necessario che la proposta di convenzione formulata dall'impresa sia stata accettata dal comune, con un atto munito del requisito della forma scritta "ad substantiam", prima del decreto di apertura della procedura di amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)