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Sez. U, Sentenza n. 4284 del 22/07/1982 (Rv. 422261 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO A TRATTATIVA PRIVATA - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA O "CORRISPONDENZA SECONDO GLI USI COMMERCIALI" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422261-01

COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO A TRATTATIVA PRIVATA - REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA - FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SCRITTURA PRIVATA O "CORRISPONDENZA SECONDO GLI USI COMMERCIALI" - AMMISSIBILITÀ.*

Il requisito della Forma scritta, con riguardo a contratto stipulato dal comune a trattativa privata, resta soddisfatto da una lettera di accettazione da parte del sindaco della proposta del contraente privato, ai sensi dell'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al R.d. 3 marzo 1934 n. 383 e del richiamo in esso contenuto all'art. 17 delle norme sulla contabilità dello stato di cui al R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, il quale consente, per detto contratto, in alternativa alla Forma pubblica amministrativa, la scrittura privata o la "corrispondenza secondo gli Usi commerciali". (V 1368/60).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)