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Sez. 2, Sentenza n. 971 del 28/04/1961 (Rv. 881003 - 01)

LAVORO (RAPPORTO) - MORTE DEL LAVORATORE - INDENNITÀ - SPETTANZA - EREDI "IURE PROPRIO" - EREDI TESTAMENTARI - ESCLUSIONE
Stato
decisa il 1961-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881003-01

LAVORO (RAPPORTO) - MORTE DEL LAVORATORE - INDENNITÀ - SPETTANZA - EREDI "IURE PROPRIO" - EREDI TESTAMENTARI - ESCLUSIONE

Le indennità contemplate negli artt.2118 e 2120 cod.civ. non hanno natura retributiva e il relativo diritto sorge non già in costanza del rapporto di lavoro, ma in seguito e per effetto della cessazione di esso, onde, qualora questa si verifichi per la morte del prestatore di lavoro, le indennita predette si acquistano dai soggetti indicati dall'art.2122 iure proprio e non gia iure haereditatis. Il riferimento esclusivo e tassativo alle norme sulla successione legittima, contenuto nell'art.2122 cod.civ., non può indurre a ritenere che, in Mancanza dei soggetti indicati nel 1 comma della predetta norma, il diritto da essa contemplato possa competere allo eventuale erede testamentario, ma denota che si e inteso circoscrivere ex professo la cerchia dei possibili beneficiari dell'indennità, comprendendo in essa soltanto i successibili per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)