Sez. 2, Sentenza n. 971 del 28/04/1961 (Rv. 881003 - 01)
LAVORO (RAPPORTO) - MORTE DEL LAVORATORE - INDENNITÀ - SPETTANZA - EREDI "IURE PROPRIO" - EREDI TESTAMENTARI - ESCLUSIONE
LAVORO (RAPPORTO) - MORTE DEL LAVORATORE - INDENNITÀ - SPETTANZA - EREDI "IURE PROPRIO" - EREDI TESTAMENTARI - ESCLUSIONE
Le indennità contemplate negli artt.2118 e 2120 cod.civ. non hanno natura retributiva e il relativo diritto sorge non già in costanza del rapporto di lavoro, ma in seguito e per effetto della cessazione di esso, onde, qualora questa si verifichi per la morte del prestatore di lavoro, le indennita predette si acquistano dai soggetti indicati dall'art.2122 iure proprio e non gia iure haereditatis. Il riferimento esclusivo e tassativo alle norme sulla successione legittima, contenuto nell'art.2122 cod.civ., non può indurre a ritenere che, in Mancanza dei soggetti indicati nel 1 comma della predetta norma, il diritto da essa contemplato possa competere allo eventuale erede testamentario, ma denota che si e inteso circoscrivere ex professo la cerchia dei possibili beneficiari dell'indennità, comprendendo in essa soltanto i successibili per legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)