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Sez. L, Sentenza n. 18507 del 20/09/2005 (Rv. 583404 - 01)

NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO | Indennità di cessazione dalle funzioni notarili - Individuazione dei beneficiari ex art. 89 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - Intervenuta privatizzazione della Cassa nazionale del notariato e successiva previsione statutaria dell'estensione dei beneficiari anche agli eredi legittimi e testamentari in mancanza del coniuge e dei figli legittimi minori del notaio - Irretroattività della relativa disciplina - Richiesta di sussidio sostitutivo, da parte degli eredi, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1991, n. 220 - Condizioni per il suo riconoscimento - Disponibilità di bilancio della Cassa e conseguente subordinazione della sua concessione all'esito di una valutazione discrezionale della Cassa medesima.
Stato
decisa il 2005-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583404-01

NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Prima della privatizzazione della Cassa nazionale del notariato disposta con delibera n. 37693 del 9 novembre 1994, in esecuzione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (ed efficace dal 1° gennaio 1995), i beneficiari dell'indennità di cessazione spettante al notaio si individuavano, ai sensi dell'art. 89 del d. P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella vedova e nei figli minorenni. Solo in seguito alla trasformazione della suddetta Cassa da ente previdenziale pubblico in associazione privata e alle conseguenti previsioni statutarie il diritto al riconoscimento della spettanza della menzionata indennità di cessazione è stato esteso, con disposizione irretroattiva, anche agli eredi legittimi e testamentari (in mancanza di moglie e/o di figli minori), modificandosi i presupposti e la natura del beneficio così come erano stati originariamente stabiliti dalla legge 27 giugno 1991, n. 220. Inoltre, la concessione del sussidio sostitutivo di tale indennità, di cui alla lettera d) dell'art. 2 della richiamata legge n. 220 del 1991, è subordinata non solo alla disponibilità di bilancio della Cassa ma anche all'esito positivo della valutazione discrezionale da parte della stessa Cassa sulla scorta dei criteri stabiliti in proposito dal regolamento di attuazione delle attività di mutua assistenza prevista dall'art. 2 della medesima legge n. 220 del 1991, così come espressamente previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 89, Legge 27/06/1991 num. 220 art. 2, Legge 27/06/1991 num. 220 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 1 CORTE COST., DM 29/03/1994 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)