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Sez. 1, Sentenza n. 23815 del 20/11/2015 (Rv. 637770 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Consorzi obbligatori di bonifica - Contributi consortili - Natura - Oneri reali - Beneficio apportato al fondo - Presunzione - Prova contraria a carico del proprietario - Intenzione di non usufruire dell'opera realizzata dal consorzio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637770-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 17, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)