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Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014 (Rv. 631206 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione della mancata esecuzione di opere di manutenzione - Onere della prova - Sul contribuente - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631206-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, in quanto l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Cod. Civ. art. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)