Sez. 4, Sentenza n. 870 del 26/03/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112743 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AL VEICOLO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - RESPONSABILITA PER L'INVESTIMENTO DEL PEDONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AL VEICOLO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - RESPONSABILITA PER L'INVESTIMENTO DEL PEDONE.*
Se il pedone attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali, la norma di condotta dell'art 134, comma sesto cod strad, deve contemperarsi con quelle degli artt 101 e 102 stesso codice di guisa che, in caso di investimento, il conducente, che ha violato tali Disposizioni, non puo invocare a propria discriminante la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'Obbligo di cedere la precedenza, inosservanza la quale puo essere valutata come concausa dell'evento, ma non interrompe giammai il nesso di causalita tra il comportamento di guida del conducente e l'incidente. (V 107706, anno 1968, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134 com. 6, Cod. Strada art. 134 com. 6, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)