Sez. 3, Sentenza n. 5605 del 21/05/1997 Ud. (dep. 11/06/1997) Rv. 208439 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Attività di estrazione di ghiaia - Operazioni di smaltimento e scarico dei rifiuti - Disciplina applicabile.
ACQUE
L'attività di estrazione di ghiaia rientra nella disciplina del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e, dopo la sua abrogazione, del D.L.G. 5 febbraio 1997, n.22, per tutte le singole operazioni di smaltimento dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, con esclusione delle operazioni - concernenti i liquidi - attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina della Legge 10 maggio 1976, n.319, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, già regolati dal citato d.P.R. n.915 del 1982. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, la S.C. ha osservato che la decisione impugnata aveva correttamente considerato scarico la fuoriuscita dalle vasche di decantazione dell'insediamento produttivo di acque contenenti in sospensione materiali inerti che si riversavano in quelle del fiume con eccedenza dei parametri fissati nella tabella A della Legge Merli, quanto ai solidi sedimentabili ed ai materiali in sospensione).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)