Sez. U, Sentenza n. 12310 del 27/09/1995 Ud. (dep. 13/12/1995) Rv. 202899 - 01
Acque | Tutela delle acque dall'inquinamento - Operazioni di smaltimento e scarico dei rifiuti - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Acque
Il d.P.R. n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio) dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Fattispecie in tema di acque di lavorazione delle olive, in relazione alle quali la S.C. ha ritenuto che, essendo esse destinate ordinariamente all'abbandono, vanno annoverate tra i rifiuti, e in particolare tra quelli speciali, perché, giusta quanto disposto dall'art. 2, comma quarto, n. 1 d.P.R. n. 915, derivano dall'esercizio di impresa agricola sul fondo, e in ogni caso da attività agricola, né perdono tale loro natura allorché sono collegate all'attività di produzione industriale dell'olio, in quanto, sempre secondo la stessa disposizione, "derivanti da lavorazioni industriali", con la conseguenza che, mentre lo scarico di dette acque e le attività con esso strettamente collegate sono disciplinati dalla legge n. 319 del 1976, le fasi antecedenti sono regolate dal d.P.R. n. 915 del 1982).
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 22 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)