diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1530 del 13/02/1998 (Rv. 512587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Obbligo del datore di lavoro di concretamente assegnare mansioni lavorative al dipendente - Sussistenza - Precisazione delle mansioni prima del concreto inizio della prestazioni - Insussistenza - Fattispecie relativa alla richiesta del lavoratore di determinazione delle mansioni prima del rientro in servizio dopo lunga assenza.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

Il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di non assegnare il lavoratore a mansioni inferiori a norma dell'art. 2103 cod. civ., ma anche di non tenerlo in forzata inattività, poiché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità; tuttavia, non stabilendo il codice civile un preciso tempo per l'assegnazione delle concrete funzioni, è sufficiente che essa avvenga quando il prestatore si presenta per la prima volta nel posto di lavoro o comunque nel momento in cui egli debba assumere le funzioni. (Nella specie l'interessato, fruente di un giudicato statuente il suo diritto all'assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle contrattuali, prima di rientrare in servizio dopo lunga malattia aveva chiesto preventivamente la specificazione delle mansioni di assegnazione e poi, in difetto di ottemperanza a tale richiesta, non si era ripresentato al lavoro; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato disconosciuto il suo diritto alla retribuzione in difetto della prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)