Sez. L, Sentenza n. 8835 del 13/08/1991 (Rv. 473514 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Diverse da quelle della qualifica assegnata - Inferiori o non attribuite per lasciare il dipendente, dirigente o no, in forzata inattività - Illegittimità - Accertamento - Criteri - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
La norma dell'art. 2103 cod. civ., concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica, è applicabile anche ai dirigenti ed è violata non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorché senza conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazioni di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto. L'accertamento relativo alla sussistenza o no, nel secondo dei casi predetti, di circostanze giustificative della condotta omissiva del datore di lavoro - che rileva indipendentemente da una specifica volontà di declassare o svilire il lavoratore e che, comunque, non è giustificabile da esigenze organizzative e tecniche, ancorché comprovate - si risolve in una valutazione di fatto, che, se correttamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ravvisato la violazione della suddetta norma con riguardo a dirigente del Centro sperimentale E. Paternò per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili, che, dopo la soppressione di tale ente e l'immissione nei ruoli dell'E.S.P.I., era stato da questo lasciato in condizione di non poter operare e senza assegnazione di precisi compiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)