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Sez. 6, Sentenza n. 25128 del 24/05/2005 Ud. (dep. 11/07/2005) Rv. 232255 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - in altri procedimenti | Acquisizione da un diverso procedimento della registrazione di conversazioni costituenti reato - Acquisizione quale corpo di reato - Legittimità - Limitazioni probatorie - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232255-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - in altri procedimenti

In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non si applicano quando la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa, divenendone pertanto "corpo di reato", ma non quando essa ne rappresenti solo un frammento, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni intercettate (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in quanto la fattispecie di millantato credito si era realizzata, oltre che con le richieste telefoniche di danaro, con il successivo accordo per l'interessamento presso i pubblici funzionari e con la consegna del danaro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)