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Sez. 6, Sentenza n. 14345 del 27/03/2001 Ud. (dep. 09/04/2001) Rv. 218784 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Acquisizione da un diverso procedimento della registrazione di conversazioni costituenti reato - Acquisizione quale corpo di reato - Legittimità- Limitazioni probatorie - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218784-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, qualora le registrazioni non rappresentino una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui sono state disposte ma una comunicazione che integra essa stessa condotta criminosa, la loro acquisizione al processo va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato giacché tali registrazioni sono da considerare cose sulle quali il reato è stato commesso.Ne consegue che non si applicano le limitazioni stabilite dall'art.270 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa al delitto di rivelazione di segreto di ufficio avvenuta nel corso di una telefonata intercettata nell'ambito di un diverso procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)