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Sez. U, Sentenza n. 6075 del 04/03/2020 (Rv. 657209 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 133, lett. l), d.lgs. n. 104 del 2010 - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Condizione - Esercizio di un potere autoritativo della P.A. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657209-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie annoverate dall'art. 133, lett. l), c.p.a. presuppone che le stesse originino da un atto o provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., o dei soggetti a questa equiparati. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un ex dipendente di banca mirata ad ottenere la riqualificazione come non complementare della natura di un Fondo previdenziale, in funzione dell'accertamento dei maggiori emolumenti pensionistici pretesi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. L CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)