Sez. U, Ordinanza n. 14126 del 11/06/2010 (Rv. 613610 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 - Controversie in tema di gestione dei rifiuti - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Condizione - Esercizio di un potere autoritativo della P.A. - Necessità - Aspetti meramente patrimoniali della gestione - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o dei soggetti a questa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di una discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)