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Sez. 2, Sentenza n. 759 del 05/02/1979 (Rv. 396939 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DI RELATIVITA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396939-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERIO DI RELATIVITA - NECESSITA.*

Il giudizio sulla gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art 1455 cod civ, deve essere ispirato a un criterio di relativita che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo, e cioe con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)