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Sez. 3, Sentenza n. 3592 del 03/06/1981 (Rv. 414202 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414202-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*

Il giudizio sulla gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art 1455 cod civ, deve essere ispirato a un criterio di relativita che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo, e cioe con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. (Conf 759/79, mass n 396939).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)