Sez. 3, Sentenza n. 3592 del 03/06/1981 (Rv. 414202 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO RELATIVO - CRITERI.*
Il giudizio sulla gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art 1455 cod civ, deve essere ispirato a un criterio di relativita che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo, e cioe con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. (Conf 759/79, mass n 396939).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)