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Sez. 1, Sentenza n. 523 del 15/02/1969 (Rv. 338663 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNAZIONE - RECLAMO AL TRIBUNALE - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI CON CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338663-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNAZIONE - RECLAMO AL TRIBUNALE - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI CON CARATTERE DECISORIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST.*

Contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato al concordato preventivo l'art. 164 della legge fallimentare concede il reclamo al tribunale. Questo, pero, riguarda solamente i provvedimenti emessi dal giudice delegato nell'Esercizio dei poteri concessigli dalla legge e non anche gli eventuali provvedimenti abnormi, caratterizzati da difetto assoluto di potesta ad emetterli. Pertanto, contro un provvedimento, avente carattere decisorio e definitivo emesso dal giudice delegato al concordato preventivo e ammesso (oltre l'Azione di nullita) ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione della Repubblica.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)