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Sez. 2, Sentenza n. 8107 del 27/08/1997 (Rv. 507224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Reclamo avverso ordinanza di reintegra nel possesso - Provvedimento del Tribunale dichiarativo dell'inammissibilità del reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 della Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Anche se ne è denunciata l' abnormità, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell' art. 111 Costituzione avverso il provvedimento del Tribunale che ha dichiarato inammissibile il reclamo (art. 669 terdecies cod. proc. civ.) contro un' ordinanza del Pretore di reintegra nel possesso (art. 703 cod. proc. civ), perché tale mezzo di impugnazione è escluso avverso i provvedimenti non decisori - come quelli emessi non su diritti, ma su una situazione di fatto, qual' è il possesso - e non definitivi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)