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Sez. 2, Sentenza n. 1003 del 18/01/2008 (Rv. 601493 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Mutamento della domanda di adempimento in domanda di risoluzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601493-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO

L'art. 1453, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora uno dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l'altro può chiedere la risoluzione anche se abbia già promosso il giudizio per ottenere l'adempimento, introduce una deroga al divieto della "mutatio libelli" nel corso del procedimento. Tale facoltà, è, tuttavia, esercitabile solo quando la domanda di risoluzione resti nell'ambito degli stessi fatti posti a base dell'inadempimento, mentre, ove siano prospettati fatti nuovi idonei a configurare una diversa "causa petendi", il mutamento deve ritenersi inammissibile anche nel regime processuale applicabile prima della riforma introdotta con la legge n. 353/1990, salva l'esplicita accettazione del contraddittorio della controparte sulla diversa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1453 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)