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Sez. 1, Sentenza n. 23813 del 20/11/2015 (Rv. 637868 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Appalto pubblico - Risoluzione unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante - Contestazione giudiziale dei presupposti - Ammissibilità - Principio dell'immutabilità della "causa petendi" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637868-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE

In materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio introdotto dall'appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente ed autoritativamente il contratto, ai sensi dell'art. 340, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, All. F, la valutazione giudiziale della legittimità dell'operato della P.A. o, comunque, del complessivo contegno delle parti deve essere condotta entro i limiti delle ragioni addotte e dei comportamenti dalle stesse posti in essere durante lo svolgimento della vicenda contrattuale, conclusa per effetto del provvedimento in autotutela, non essendo consentito - in ragione del principio dell'immutabilità della "causa petendi", nonché dei suoi fatti costitutivi, anche quando è in contestazione la legittimità del provvedimento di rescissione - né alla P.A. di immutare le ragioni del provvedimento di rescissione, né all'appaltatore di modificare quelle addotte per contestarne la legittimità e neppure al giudice di sostituirle d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere ritenuto legittimo il rifiuto dell'appaltatrice di dare esecuzione al contratto non già per l'allegata impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma per la mai dedotta inesigibilità di questa in assenza della redazione della necessaria perizia di variante).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1865 num. 2248 art. 340 com. 2, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)